Uno dei quesiti che spesso affligge gli sportivi praticanti di arti marziali e se per “trasportare” una delle tante armi che possono utilizzarsi nella propria disciplina, sia necessario o meno un particolare permesso o un qualche suo surrogato.
Purtroppo la legislazione non è molto chiara e non tutte le Questure usano lo stesso comportamento, nondimeno, volendo citare l’ Art. 80 del Testo Unico sulla Legge di Pubblica Sicurezza:
“Non sono considerati armi, per gli effetti dello stesso Art. 45, gli strumenti da punta e da taglio, che, pur potendo occasionalmente servire all’offesa hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro, e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili.”
Pertanto gli strumenti sportivi destinati alle Arti Marziali (uso sportivo) quali spade, sciabole, bastoni, coltelli ecc. non sono considerati armi e quindi non sono sottoposti alla disciplina vigente sulle armi e cioè vendita, detenzione, e trasporto. In ogni caso, il trasporto dei suddetti strumenti, sarebbe opportuno che avvenga accompagnato da apposita tessera o dichiarazione rilasciate dalle società sportive di appartenenza, che comprovino la effettiva condizione di praticante di Arti Marziali e che le armi in oggetto siano custodite e riposte, durante il trasporto, nei contenitori specifici (porta armi).
Premesso questo, in occasione di un eventuale controllo, conta molto la non immediata accessibilità dell’arma, grazie ad una custodia nelle apposite sacche o meglio ancora se riposta nel bagagliaio ma anche una certificazione personale che attesta la propria appartenenza all’Ente Sportivo presso il quale tale attrezzatura è utilizzata.
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